Per il Superbonus 110, ora c’è la Cilas
La Conferenza Unificata ha dato il via libera al nuovo modulo Cilas (Cila + Superbonus) per la comunicazione asseverata di inizio attività per avviare lavori legati al Superbonus 110, immediatamente pubblicato sul sito della Funzione pubblica che ha curato il coordinamento.
La misura contenuta nella legge di conversione del decreto Semplificazioni (DL 77/2021) rende effettivamente più semplici gli adempimenti per accedere alla maxi agevolazione fiscale a partire dal 5 agosto 2021.
Tra le diverse modifiche e correzioni giunte a seguito della conversione in legge, si evidenziano quelle relative al comma 13-ter ed all’inserimento dei due nuovi commi 13-quater e 13-quienquies che, in breve, prevedono un regime speciale sia edilizio che fiscale per gli interventi di Superbonus 110 che non prevedono interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, anche se riguardano parti strutturali e prospetti, riconosciuti con la definizione di “manutenzione straordinaria“.
Una rivoluzione straordinaria e fondamentale alle pratiche destinate al Superbonus 110, l’agevolazione fiscale introdotta circa un anno fa per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tale provvedimento avrà diverse ricadute positive sia per i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e cittadini e sia per le imprese e per tutti i professionisti coinvolti, dagli ingegneri ai geometri.
Fin da subito, Comuni e Regioni hanno iniziato a dare indicazioni su come applicare le nuove regole, chiarendo ai loro uffici alcuni dubbi operativi.
La prospettiva è che si possano eliminare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi negli Enti preposti quali i Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). Il Dipartimento della Funzione pubblica ha inoltre stimato che solo con l’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro, che possono essere reinvestiti in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi.
Con il nuovo modulo Cilas occorrerà indicare se gli interventi sono agevolati dal Superbonus 110 specificando se sono finalizzati alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico. Tutte le variazioni in corso d’opera possono essere comunicate a fine lavori come integrazione della Cila già presentata.
Non è necessario il progetto grafico articolato, ossia il nuovo modulo richiede solo che si provveda a una descrizione analitica dell’intervento, eventualmente integrata con elaborati grafici. Per gli interventi in edilizia libera è invece sufficiente una sintetica descrizione degli interventi da realizzare. Non dovrà, nemmeno, essere più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile, particolarmente complesso e oneroso, ma basterà che il progettista firmi una dichiarazione di conformità dell’intervento dove dovranno essere indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Inoltre, terminati gli interventi edilizi non sarà necessario presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
In base al Decreto Semplificazioni si possono perdere i vantaggi fiscali collegati al Superbonus 110% se: non si presenta la Cila; gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto indicato nel modulo unificato; non si presentano i dati relativi al titolo abilitativo o al periodo di costruzione dell’immobile.